Codice di procedura penale
Art. 420
- Attentato a impianti di pubblica utilità -
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o
distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un
fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati,
delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale
del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione
da tre a otto anni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2,
L. 23 dicembre 1993, n. 547.